Art. 2.

      1. La detrazione di cui all'articolo 1 compete, per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, per una quota pari al 41 per cento delle spese stesse.
      2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.